

28/10/2024
Delibera 23/2025/R/rif: Avvio di procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/RIF
L'Autorità di Regolazione ha ritenuto opportuno valutare, anche alla luce di quanto emerso dalla raccolta dati ai sensi del TQRIF, l’introduzione di talune semplificazioni della disciplina e di proseguire anche in questo ambito con le attività di confronto interistituzionale, mediante ricorso allo strumento del Tavolo tecnico permanente di cui alla deliberazione 333/2019/A.
Con la Delibera 23/2025/R/rif l'Autorità delinea una serie di attività volta a definire in maniera più precisa le sue precedenti delibere e stabilisce:
di avviare un procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti, di cui alla deliberazione 387/2023/R/RIF, nell’ambito del quale valutare anche affinamenti alla deliberazione 15/2022/R/RIF, in un’ottica di semplificazione;
di differire al 2026 l’acquisizione sistematizzata dei dati sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani riferiti all’anno solare 2024, di cui all’articolo 22 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale (DISA), conferendo al medesimo mandato per l’acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;
di prevedere che il procedimento di cui al punto 1. si concluda entro il 31 luglio 2025;
La Delibera ARERA 387/2023/R/rif, che l'Autorità intende aggiornare è un intervento dell’Autorità volto a monitorare l'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell’eterogeneità del parco impiantistico disponibile in ogni situazione.
Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano dal 1° gennaio 2024 e si fondano su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
L’Autorità si pone come obiettivo il monitoraggio delle rese in termini quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale e perseguire la massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale.
È richiesto il monitoraggio di cinque indicatori:
Al fine di valutare l'impatto della disponibilità degli impianti a livello locale sul rispetto della gerarchia dei rifiuti, il terzo titolo richiede l'implementazione di due indicatori che mirano a tracciare l’incidenza degli scarti generati dai processi di trattamento e le modalità di gestione adottate.
Il Titolo IV invece nasce allo scopo di verificare l’affidabilità del sistema infrastrutturale attraverso il monitoraggio delle interruzioni. L’interruzione è considerata come il periodo di tempo a partire dall’istante in cui si sospende l’erogazione del servizio fino al completo ripristino dello stesso.
La principale discriminante di un’interruzione è la causa, che può essere imputabile all’utente conferitore, al gestore o a forza maggiore.
Col fine di monitorare le interruzioni sono stati istituiti 3 nuovi indicatori:
Gli indicatori 2 e 3 tengono in considerazione solamente le interruzioni la cui causa è imputabile al gestore.
Il titolo V regola le comunicazioni tra utente conferitore e impianti.
L’Autorità definisce come utente conferitore la persona fisica o giuridica che conferisce i rifiuti urbani presso l’impianto di trattamento, nella sua analisi l’Autorità prevede che l’utente conferitore coincida con il gestore della raccolta e dello spazzamento.
Le comunicazioni possono essere di 3 tipologie in base alla natura:
Gli indicatori da tracciare sono i seguenti:
Nel sesto titolo si mira a migliorare la comunicazione tra i gestori degli impianti di trattamento e gli utenti conferitori, garantendo un accesso facilitato alle informazioni pertinenti. Nello specifico, sono contenute le disposizioni in materia di trasparenza per il gestore, che prevedono una serie di contenuti minimi obbligatori da esporre nel sito internet.
Infine, il settimo titolo definisce gli obblighi in materia di registrazione e trasmissione dei dati richiesti all’Autorità. Questi si differenziano tra gli obblighi di registrazione per il gestore della raccolta, e quelli per il gestore dell’impianto.
Obblighi per il gestore della raccolta:
Obblighi per il gestore dell’impianto:
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